Nuovo tracciato fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto delle novità per quanto riguarda le codifiche dei "tipi documento - TD" e una maggiore articolazione dei codici relativi alla natura dell'operazione ("N").

Fino ad oggi i "tipi documento" utilizzati per le fatture elettroniche, prevedoni i seguenti codici:

TD01 Fattura
TD04 Nota di credito
TD05 Nota di debito
TD07 Fattura semplificata
TD08 Nota di Credito semplificata
TD10 Fattura per acquisto intracomunitario di beni
TD11 Fattura per acquisto intracomunitario di servizi
TD12 Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996)

I nuovi tracciati, ai fini di una migliore gestione dei "tipi documento" (TD), prevedono i seguenti ulteriori codici:

Reverse charge interno

Viene previsto un apposito codice, il TD16, per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al Sdl dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno (come ad esempio le pulizie degli edifici o i subappalti).
Questa integrazione non è obbligatoria ed è consigliata solo per coloro che hanno aderito al sistema di conservazione elettronica fornito dall'Agenzia delle Entrate.

Reverse charge o autofattura estera ovvero inversione contabile

Adottando questa distinzione di tipologia di operazioni si elimina l'obbligo dell'esterometro.
TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
TD18: integrazione per acquisto di beni intracumunitari;
TD19: integrazione/autofattura per acquisti interni da soggetto estero (CEE o extra CEE);
TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture;
TD21: autofattura per splafonamento per regolarizzare le fatture ricevute emesse erroneamente non imponibili

Fatture differite

Più chiarezza per le fatture differite coni nuovi codici:
TD24 per la fatture differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizio (emissione ed invio entro il giorno 15 del mese successiovo ai dati);
TD25 per la fattura differita per operazioni triangolari interne (emissione e dinvio entro il mese successivo a quello di emissione dei dati).

Autofatture

Viene previsto un nouvo codice TD27: fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. Questo codice permette di gestire in automatico la trasmissione e ricezione dal Sdl delle autofatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto. L'indicazione delle tipologia di documento coonsente di evitare che l'autofattura, quando riceuta dal Sdl, sia inserita tra le fatture in acquisto. Queste infatti sono delle proprie fatture che generano un'imposta a fronte di un'operazione pe rla quale l'imposta rimane in capo al cedente e non è detraibile da parte del cessionario.

Altri codici

TD22: estrazione beni da Deposito IVA; TD23: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA. Questi codici srevono per gestire le operazioni di deposito Iva, quando l'integrazione è necessaria. L'integrazione della fattura di estrazione dal deposito Iva è sempre obbligatoria tranne nei casi in cui l'estrazione non modifica i dati dell'introduzione dei beni dal deposito. TD26: cessione dei beni ammortizzabili e per passaggi interni.

Codici natura (N)

Ricordiamo che il campo "Natura Operazione", richiesto ogniqualvolta non sia applicata l'Iva, ad oggi prevede 7 tipologie di codici, di seguito riepilogati:

N1 - Operazioni fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 15
N2 - Operazioni fuori campo Iva
N3 - Operazioni non imponibili Iva
N4 - Operazioni esenti art. 10
N5 - Operazioni soggette a regime di margine/Iva non esposta in fattura
N6 - Operazioni soggette ad inversione contabile (reverse charge)
N7 - Iva assolta in altro stato UE

Il nuovo tracciato interviene su tre codici: N2 operazioni fuori campo Iva; N3 operazioni non imponibili; N6 operazioni in reverse charge

N2

La novità è la distinzione in tre codici(N2; N2.1; N2.2) allo scopo di differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità in base all'art. 7 (N2.1) e le altre tipologie di operazioni non soggette (N2.2).

N3

In relazione alle operazioni non imponibili vengono previsti 7 casi che ricomprendono:
N3: generico
N3.1: esportazioni
N3.2: cessioni intracomunitarie
N3.3: cessioni verso San Marino
N3.4: operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5: cessioni non imponibili con lettera d'interno
N3.6: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

N6

Riguardo alle operazioni ad inversione contabile sono stati istituiti 10 codici di cui uno generico (N6) e 9 specifici.
N6: generico
N6.1: cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2: cessioni di oro e argento puro
N6.3: subappalto nel settore edile (art. 17 comma 6 lett. a)
N6.4: cessione di fabbricati (art. 17 comma 6 lett. a-bis)
N6.5: cessione telefoni cellulari
N6.6: cessione di prodotti elettronici
N6.7: prestazione comparto edile e settori connessi (art. 17 comma 6 lett. a-ter)
N6.8: operazioni settore energetico
N6.9: altri casi.
Le novità saranno operative, in via sperientale, dal 4 maggio 2020 e, in via obbligatoria, dal 1 ottobre 2020. L'obbligatorietà comporta, tra l'altro, che le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato dal 1 ottobre verranno scartate dal Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, (Sdl).
TECNOSOFT SRL © 2020 - Servizi e Soluzioni Informatiche - Via Stazione, 80 - 30035 Ballò di Mirano - Venezia - P.I./ C.F. 02701200277 - E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Tel: 041 5702200